COMUNCATO STAMPA SU ALBERI IN CITTA’, VENEZIA, GIUGNO 2025
“Migliorare la progettazione delle aree verdi e la manutenzione del patrimonio arboreo, ma evitare la caccia all’ albero”.
La quercia Quercus ilex caduta ieri a Venezia – PiazzaleRoma obbliga ad alcune riflessioni su come vengono progettate e gestite le aree verdi in città. Innanzitutto auguriamo il meglio possibile a chi è stato vittima dello schianto del leccio di ieri. Si denota però che gli spazi verdi vengono talvolta considerati come elementi marginali del vivere in Città: quasi che gli alberi fossero un contorno per riempire degli spazi vuoti e non un elemento essenziale della qualità di vita. Un albero fa ombra, abbassando le temperature anche di 15°, produce ossigeno, depura l’aria e dona bellezza spesso agli ambienti urbani. Purtroppo spesso vengono trattati in maniera impropria, circondati con marciapiedi e asfalto, pedane, tombini, lastricati, sopra gli apparati radicali e fino a strozzare la base di questi organismi viventi, senza parlare di certe potature, non tutte, magari troppo frequenti e fuori periodo di riposo biologico, che riducono certi alberi a “bonsai” compromettendone la vitalità e spesso favorendo l’ingresso di malattie e agenti patogeni. La migliore potatura è quella che non si vede o comunque quella che non causa ferite profonde tranne dove necessarie per mettere in sicurezza gli alberi in contesti particolari. Alla luce dei cambiamenti climatici e delle ondate di calore e intense siccità sempre più frequenti, che sottopongono a stress i nostri amici alberi occorre un nuovo approccio, più sistemico, progettare meglio e dare il giusto spazio agli alberi, in tutte le loro fasi di vita, affidandosi alle giuste competenze di dottori agronomi e forestali. E in questo senso, in ogni sede, pubblico e privato, a tutti i livelli, è necessario che si mantengano o aumentino le adeguate competenze tecniche professionali per migliorare il verde in città.
Ritenere pericolosi o peggio inutili i grandi alberi, a prescindere dalla loro reale pericolosità o stato di salute, anche in città, magari sull’onda di emozioni o di tragedie reali come questa, sarebbe un errore imperdonabile. In merito alle potature sussistono linee guida e normative di riferimento di tutto rispetto e complete, sarebbe da applicarle:
ampia ed acclarata bibliografia, evidenzia come l’esecuzione di tale attività espone l’albero oggetto di potatura a patologie fungine che possono portare a seccume e necrosi postume con la morte dell’albero stesso.
All’uopo si richiama quanto previsto dal Regolamento Comunale per la Tutela e la Promozione del Verde in Città, approvato con delibera di Consiglio Comunale di Venezia n. 111 del 21.07.2003 e successive modificazioni, che recita all’art. 14.4 “La potatura viene programmata con adeguato anticipo, nel rispetto dei cicli biologici e di sviluppo delle alberature. Viene definita straordinaria nei casi in cui si manifestino situazioni non prevedibili tali da creare scompensi strutturali alla pianta stessa, con conseguente pericolo di incolumità pubblica. In entrambi i casi quando si deve eseguire una potatura occorre agire tenendo presente che:
a) la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità dinutrienti per le radici e le altre parti dell’albero;
b) l’esposizione frequente della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocarne il surriscaldamento e conseguente indebolimentostrutturale;
c) il taglio dei rami si traduce in una successiva abbondante produzione digermogli inseriti debolmente, che con il tempo possono diventare pericolosi;
d) il legno dei monconi dopo il taglio risulta vulnerabile all’attacco degli insetti e dei funghi patogeni (…)”
Nonché lo stesso Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, nelle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” MATTM 2017, alla pag. 41 nel paragrafo 4.2.2. La potatura recita: “Tempistica, periodo, intensità dell’intervento dovranno essere contestualizzati alle caratteristiche stazionali e vegetazionali”.
Cordialmente
Il coordinatore Lipu Veneto Dr. Gianpaolo Pamio
Il Presidente WWF Venezia e Territorio Dr. Roberto Sinibaldi
Sig. sindaco del Comune di Cittadella PD Via Indipendenza, 41 Cap 35013 – Cittadella PD PEC cittadella.pd@cert.ip-veneto.net
Spett.le Regione del Veneto Ufficio Biodiversità Calle Priuli 99 Cap 30121 – Cannaregio – Venezia Indirizzo e mail turismo@regione.veneto.it
e, p.c.
Gruppo Carabinieri Forestali di Padova Via Michelangelo Bonarroti, 11 Cap 35135 Padova PEC fpd43665@pec.carabinieri.it
Oggetto: lavori di restauro e manutenzione straordinaria presso il Duomo dei Santi Prosdocimo e Donato sito in Via Guglielmo Marconi nr. 5 nel Comune di Cittadella (PD), criticità per la presenza di avifauna in nidificazione.
Spett.li in indirizzo, per le rispettive competenze,
è giunta alla scrivente Associazione la segnalazione di imminenti lavori di restauro e manutenzione presso il Duomo dei Santi Prosdocimo e Donato sito in Via Guglielmo Marconi nr. 5 Cittadella (Padova). I volontari dell’Associazione, dopo un attento esame esterno dell’area interessata, in orario diurno e serale – notturno, hanno accertato la presenza di specie di uccelli oggetto di particolare tutela stante dei lavori di manutenzione
Viene segnalato nello stabile in oggetto, la presenza in fase di nidificazione, di un nutrito numero di esemplari di Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris ), di Rondone comune (Apus apus), nonché di Chirotteri, tra cui si annovera il Pipistrello Ferro di Cavallo Minore (Rhinolophus hipposideros) viene descritto che l’attività delle suddette specie continua attivamente, soprattutto per quanto riguarda i Rondoni le cui coppie possono quantificarsi in almeno una ventina, per l’altra specie non è stato possibile un computo esatto se non per i Chirotteri quantificati in una dozzina.
Tutte le specie suddette si trovano in uno stato di conservazione precario, con trend di popolazione negativo. Tra le varie cause di questo declino, oltre alla sottrazione di habitat, all’uso intensivo dei pesticidi in agricoltura, vi sono tutti quegli interventi edilizi che non tengono conto della loro conservazione.
E’ opportuno qui ricordare che i nidi degli uccelli sono tutelati da normativa vigente secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera o), della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, nonché dall’articolo 635 del codice penale. E’ altresì indispensabile richiamare l’attenzione sulla Direttiva CE n. 43/1992, cosiddetta “Direttiva Habitat”, sulla Direttiva CE n. 147/2009, cosiddetta “Direttiva Uccelli”, e sulle Convenzioni internazionali (Convenzione di Bonn e Convenzione di Berna).
Al fine di evitare ulteriori insorgenze di potenziali conflitti tra le esigenze di conservazione della biodiversità – esigenze sempre più pressanti e inderogabili, data l’assodata, attuale e scientifica acquisizione dello stato di crisi della biodiversità su scala globale e locale – e gli interessi della collettività, si prendano concretamente ed efficacemente in considerazione i tempi di nidificazione e le esigenze biologiche delle specie in questione.
All’uopo si rammenta che i Chirotteri sono tutelati da Leggi nazionali e da Direttive e Convenzioni Internazionali:
La Legge 11 febbraio 1992, n°157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio“, la legge quadro in materia di fauna selvatica e attività venatoria, che identifica i Chirotteri come appartenenti alla fauna “particolarmente protetta”.
La Convenzione di Berna, “Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa”, elaborata nel 1979 e resa esecutiva in Italia dalla Legge 5 agosto 1981, n°503. Per questa convenzione le specie “minacciate d’estinzione e vulnerabili” meritano particolari attenzioni di conservazione (art. 1, comma 2) e vengono individuate nell’Allegato II (“Specie di fauna rigorosamente protette”). In tale Allegato sono elencati tutti i Chirotteri europei ad eccezione di Pipistrellus pipistrellus.
La Convenzione di Bonn sulle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, resa esecutiva in Italia dalla Legge 25 gennaio 1983, n. 42, che promuove la periodica valutazione dello stato di conservazione delle specie, le attività di monitoraggio e di approfondimento delle conoscenze sulle popolazioni.
Il Bat Agreement, “Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei – EUROBATS“, reso esecutivo in Italia con la Legge 27 maggio 2005, n. 104. È un testo normativo nato per concretizzare gli obiettivi della Convenzione di Bonn relativamente alle specie di Chirotteri europei, definite “seriamente minacciate dal degrado degli habitat, dal disturbo dei siti di rifugio e da determinati pesticidi”.
La Direttiva 92/43/CEE relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche“, nota come Direttiva Habitat attuata in via con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, integrato e modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
Sulla base delle norme citate è quindi vietato abbattere, catturare, detenere e commerciare esemplari di qualsiasi specie di Chirottero italiano (artt. 21 e 30 della L. 157/92; art. III del Bat Agreement – EUROBATS; art. 6 della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.). Deroghe possono essere ottenute per catture a scopo di studio, attraverso la richiesta specifica alle autorità predisposte. Le violazioni sono sanzionate penalmente in base all’art. 30 della L. 157/92 ed alle successive modifiche ed integrazioni.
E’ inoltre vietato arrecare disturbo agli esemplari, in particolare durante le varie fasi del periodo riproduttivo e durante l’ibernazione, nonché alterare o distruggere i siti di rifugio (art. 6, cap. III della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/97 modificato con D.P.R. 120/2003). Relativamente a quest’ultimo aspetto, sono citati i “siti di riproduzione”, “di sosta” e “di riposo”, e quindi tutte le tipologie di siti di rifugio utilizzate dai Chirotteri risultano interessate dalla disposizione.
Per una esaustiva comprensione, all’uopo si riporta il Regolamento Edilizio del Comune di Bergamo:
“Nell’ultima modifica, avvenuta il 26/07/2021, al regolamento comunale edilizio 22/10/2001, n. 46, art. 98 si parla delle prescrizioni per la tutela della fauna e avifauna di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
L’art. 98 riporta quanto segue:
“Gli interventi edilizi su edifici di qualsiasi tipologia previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, interventi di rimozione dell’amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi negli edifici dove siano presenti nidi di rondone comune, rondone pallido, rondone maggiore, rondine, balestruccio, rondine montana 79 o chirotteri, sia durante il periodo riproduttivo che al di fuori di esso, dovranno essere di norma eseguiti prevedendo la conservazione dei siti riproduttivi presenti. Nel rifacimento delle coperture si suggeriscono le seguenti soluzioni:
– tetti a coppi – lasciare libere le cavità venutasi a creare nella giustapposizione dei coppi, in particolare quelle della prima fila
– evitare l’occlusione di tali nicchie con cemento o altro materiale o il posizionamento di pettini parapassero o aghi antipiccione
i fermacoppi, se presenti possono essere laterali, per lasciare l’accesso libero alla nicchia centrale
– la grondaia, se presente, può essere posizionata al di sotto delle aperture dei coppi o comunque rispettando l’altezza della vecchia grondaia.
Qualora per ragioni progettuali debbano essere occluse cavità, fessure, nicchie o buche pontaie ospitanti nidi, o asportati nidi costruiti si dovrà procedere, come compensazione, con l’apposizione di altrettanti nidi artificiali previo accertamento e asseverazione dell’assenza di nidificazione in atto. In periodo di nidificazione (rondone comune dal 25 marzo al 30 luglio; rondone pallido e rondone maggiore dal 25 marzo al 30 settembre), qualora i lavori non fossero procrastinabili, si suggerisce di montare i ponteggi e le reti di protezione prima dell’inizio del periodo di nidificazione (15 marzo) e si applicano le prescrizioni seguenti:
– chiudere tutti gli accessi con rete di protezione così da evitare totalmente il tentativo, spesso mortale, di accesso della fauna ai nidi esistenti (a titolo di esempio reti a maglia di 1cm x 1cm o più fitta, a teli giustapposti e senza fessure superiori a 1-2 cm)
– montare all’esterno delle impalcature, vicino ai vecchi nidi, cassette nido tanto numerose quanto lo sono i nidi attivi, rispettandone il più possibile le sembianze.
In caso di assoluta necessità di lavori urgenti a nidificazione in corso, è auspicabile non applicare i teli protettivi o comunque è necessario lasciare ampie aperture in corrispondenza dei nidi occupati per permettere l’accesso agli adulti in accudimento di uova e nidacei. Ove i lavori di manutenzione o di ristrutturazione abbiano comportato la occlusione di spazi-nido dei rondoni, è auspicabile porre dei nidi di compensazione non provvisori per consentire la ricolonizzazione del luogo”
Sicuri di un Vostro cortese riscontro, si resta a disposizione per ogni necessità.
Cordialmente.
Dr. Gianpaolo Pamio Coordinatore regionale Lipu per il Veneto
Ai sigg.ri Consiglieri Regione del Veneto Loro sede
Oggetto: Progetto di Legge Regionale nr. 189 riguardante la viabilità silvo – pastorale.
Gentili consiglieri regionali,
Le scriventi Associazioni sono state interessate da propri iscritti che esprimono preoccupazione circa la trattazione della proposta di modifica dell’attuale Legge Regionale del 31 marzo 1992 nr. 14 riguardo la viabilità silvo – pastorale. Se il progetto di modifica tende a rendere più agevole l’accesso dei mezzi di soccorso in caso di incendi, calamità naturali e situazioni di emergenza varie, altro rimane allargare le maglie della legge che, in assenza di controlli (improbabili), potrebbe favorire l’accesso di chi esercita l’attività venatoria, al di là delle ristrette categorie ammesse.
Si pongono in evidenza possibili criticità che possono emergere dall’utilizzo su larga scala dei fuoristrada in ambiti particolarmente sensibili e con significativa biodiversità in macro aree delimitate da una varietà orografica ben definita. L’impiego consistente ed indiscriminato di mezzi a motore potrebbe far allontanare determinate specie stanziali o svernanti non target con risvolti anche irreversibili. L’ambito Alpino e Pedemontano Veneto è caratterizzato dall’attraversamento di molte specie di uccelli di passo dal Sud del Mediterraneo, Africa – Sub Sahariana al Centro – Nord Europa e viceversa, un’attività consistente e continua di attraversamento con mezzi fuoristrada porterebbe ad un’attività di disturbo pesante dell’avifauna con dispendio energetico non consono alle difficolta che un processo migratorio di migliaia di kilometri comporta.
I cambiamenti climatici in atto sospingono sempre più specie di animali verso habitat in maggiore quota, anche in aree ristrette, frammentate, con scarse risorse naturali, riducendone le possibilità di sopravvivenza. Un esempio è rappresentato da una specie emblematica, la Pernice bianca (Lagopus muta Montin), già in forte contrazione, un ulteriore impatto sul territorio con mezzi a motore non farebbe che accelerare tale processo.
L’approvazione di un’estensione al transito dei mezzi fuoristrada nella viabilità secondaria e di soccorso si pone in contrasto con l’Agenda 2030 ONU riguardo gli obiettivi di sviluppo sostenibile Sustainable Development Goal.
Gli obiettivi, enumerati nella Risoluzione della Nazioni Unite A/RES/70/1 approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 25.09.2015, sono da raggiungere entro il 2030. Tutti i 193 Stati membri della Nazioni Unite tra cui l’Italia, hanno ratificato l’Agenda 2030 e si sono impegnati a declinare nella loro politica gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti nei 17 punti del documento. Al punto 15, utilizzo della terra: proteggere, ristabilire e promuovere l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione, bloccare ed invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità.
Facilitare il transito dei fuoristrada implementando di conseguenza l’esercizio dell’attività venatoria in ambiti così delicati, dove riesce a sopravvivere una buona biodiversità, confinata in zone caratterizzate da una minore antropizzazione (e quindi scarsi controlli), mette a rischio un patrimonio faunistico prezioso.
Queste Associazioni ritengono che la proposta di Legge in argomento, per le motivazioni su esposte, sia in contrasto con detta Agenda ONU 2030.
Cordialmente
Il coordinatore Lipu Veneto Dr. Gianpaolo Pamio
Il presidente WWF Venezia e Territorio Dr. Roberto Sinibaldi
Spett.le ACfV S.p.A., Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano Sede Nuova Isola del Tronchetto 33, 30135 – Venezia Indirizzo PEC :protocollo@pec.actv.it
Spett.le Città Metropolitana di Venezia San Marco 2662 30122 – Venezia Indirizzo PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Oggetto: rifacimento pontile per unità di navigazione in località Punta Sabbioni, Comune di Cavallino – Treporti (VE), presenza di nidi di Rondine e Balestruccio, criticità.
Spett.li Uffici in indirizzo,
stante dei lavori di manutenzione – sostituzione di pontili acquei per i mezzi di trasporto pubblico in navigazione, in località Punta Sabbioni presso il Comune di Cavallino – Treporti (VE), sono state segnalate da alcuni cittadini, delle criticità.
Viene segnalato nel manufatto preesistente, la presenza di almeno 8 nidi occupati di Rondine (Hirundo rustica), e di Balestruccio (Delichon urbicum), viene descritto che l’attività delle suddette specie continua attivamente nei nidi, nonostante i lavori siano in corso ed abbiano, ad ora interessato solo una parte della struttura.
Le specie anzidette si trovano in uno stato di conservazione precario, con trend di popolazione negativo. Tra le varie cause di questo declino vi sono tutti quegli interventi edilizi che non tengono conto della loro conservazione.
E’ opportuno qui ricordare che i nidi degli uccelli sono tutelati da normativa vigente secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera o), della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, nonché dall’articolo 635 del codice penale.
E’ altresì indispensabile richiamare l’attenzione sulla Direttiva CE n. 43/1992, cosiddetta “Direttiva Habitat”, sulla Direttiva CE n. 147 /2009, cosiddetta “Direttiva Uccelli”, e sulle Convenzioni Internazionali (Convenzione di Bonn e Convenzione di Berna).
Al fine dì evitare ulteriori insorgenze di potenziali conflitti tra le esigenze di conservazione della biodiversità – esigenze sempre più pressanti e inderogabili, data l’assodata, attuale e scientifica acquisizione dello stato di crisi della biodiversità su scala globale e locale – e gli interessi della collettività, si prendano concretamente ed efficacemente in considerazione i tempi di nidificazione e le esigenze biologiche delle specie in questione.
Non è così facile vedere un Airone rosso Ardea pupurea
A differenza di altri uccelli appartenenti alla stessa famiglia, gli ardeidi, come gli aironi cenerini o le garzette che troviamo spesso affacciati sui corsi d’acqua delle nostre periferie in attesa di avvistare qualche preda, l’Airone rosso è ben più raro e predilige aree riparate dalla vegetazione.
Esso, essendo un uccello migratore, trascorre l’inverno in Africa tropicale ed è presente in Europa centrale e meridionale da fine marzo a ottobre, periodo in cui nidifica, a volte insieme ad altre specie, in zone umide ricche di canneti palustri, habitat idonei alla sua riproduzione. I nidi vengono costruiti generalmente a 0,5 – 1 m dall’acqua, ma possono talvolta trovare collocazione anche sugli alberi.
Simile all’Arone cenerino, elegante e slanciato, ma di dimensioni un po’ più piccole e colori più vivaci, l’Airone rosso è facilmente riconoscibile per il suo piumaggio caratteristico; non è tuttavia molto conosciuto proprio per la sua “riservatezza” e per la presenza di un numero limitato di esemplari, tanto da essere considerato una specie protetta ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”.
La colorazione marrone-rossiccia del corpo, che si alterna a fasce grigie o nere, gli consente di mimetizzarsi in mezzo al canneto assumendo una posizione caratteristica con il becco all’insù per confondersi con la vegetazione circostante. Il canneto costituisce infatti oltre che un ambiente in cui trovare protezione, anche una “miniera di biodiversita’” in quanto favorisce la riproduzione di pesci, anfibi e piccoli invertebrati, che costituiscono parte della dieta di questa specie.
Dove si nasconde quindi il timido airone rosso?
Nella provincia di Venezia l’airone rosso è stato avvistato a Valle Figheri a Campagna Lupia, nelle vicinanze del Canale dei Cuori a Cona e presso la Cassa di Colmata ‘A’ a Mira.
Esistono inoltre alcune zone umide protette, tutte visitabili, come l’Oasi LIPU Cave di Gaggio Nord e Cave di Praello, l’Oasi WWF Valle Averto, l’Oasi Naturalistica di Vallevecchia a Caorle, l’Oasi WWF Cave di Noale e l’Oasi Lycaena di Salzano, nelle quali sono presenti canneti e dove l’airone rosso può nidificare indisturbato. Alcune tra quelle citate sono zone umide di origine antropica, inizialmente adibite all’estrazione di argilla e riconvertite in oasi naturalistiche, che proprio per la loro particolarità sono tutelate al fine di conservare le specie animali e vegetali in esse presenti.
Le zone umide in senso più ampio sono ambienti unici caratterizzati dalla presenza di acqua e di una ricca vegetazione acquatica, come prati umidi, paludi, torbiere o aree inondate, con acque ferme o in movimento. Le intense opere di bonifica risalenti al secolo scorso ed i recenti periodi di prolungata siccità hanno messo a rischio la conservazione di tali zone e di conseguenza alcune specie che vivono esclusivamente in questi habitat, ma fortunatamente in modo non del tutto irreversibile.
Grazie alle aree protette, alla limitazione dell’attività venatoria nel territorio, ad attività generali di conservazione, negli ultimi anni, è stato riscontrato un lieve aumento di coppie nidificanti di Airone rosso.
Spett.le Capitaneria di Porto di Venezia Indirizzo: dm. venezia@pec.mit.gov.it
Oggetto: richiesta modifica Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia e parallelo Regolamento della città metropolitana su utilizzo parabordi per natanti
Le scriventi Organizzazioni prendono atto dell’attenzione mostrata dall’Amministrazione comunale circa la diffusissima problematica dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) impiegati a guisa di parabordi nella circolazione acquea della nostra città, e del sito del patrimonio mondiale di Venezia e della sua Laguna.
A riconfermare quanto asserito, come già riportato in Commissione Ambiente del comune di Venezia (2022) da VLPF (Venice Lagoon Plastic Free) vogliamo reiterare che in forza della legge dello Stato:
Lo pneumatico è l’elemento che viene montato sulle ruote di un veicolo e che permette l’aderenza del veicolo stesso alla strada, fermo o durante il moto, e la consistenza ed i materiali utilizzati per la sua costruzione rispondono esclusivamente a tale scopo. Ne consegue che lo pneumatico ha un’unica destinazione d’uso, quella stradale. Infatti, come da nota legislativa di riferimento (Decreto 19 novembre 2019 n. 182) che definisce i PFU ed il loro trattamento a fine vita, si evidenzia che lo pneumatico usurato una volta dismesso diventa rifiuto, per cui non può più essere utilizzato per altri scopi se non per essere rigenerato ai fini di riutilizzo come pneumatico da strada o avviato ad impianto di frantumazione autorizzato.
Esso è quindi, identificato con la sigla PFU, e con il CER 16.01.03, quale rifiuto speciale sul cui corretto recupero sono stati costituiti Consorzi appositi, quali Ecopneus, Ecotyre, etc. Non solo, come già emerso ed ampiamente documentato, in primis dal progetto H2020 MAELSTROM, coordinato dal CNR ISMAR di Venezia, di cui la firmataria VLPF è partner, nel corso delle attività di monitoraggio e rimozione tramite la piattaforma robotica omonima, si è conclamato che il fondale della laguna di Venezia è tappezzato di pneumatici a causa di tale pratica scriteriata.
Riteniamo quindi essenziale attivarsi per contrastare gli effetti di questa pratica sia attraverso le azioni di pulizia già avviate, ma anche attraverso la modifica dei regolamenti di riferimento. Il Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia ma anche il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta. In particolare l’art 20 comma 5 di quest’ultimo Regolamento, modificato nel 2016 sostituendo la caratteristica di inaffondabilità a favore della mera galleggiabilità e abrogando l’espresso divieto di utilizzo degli pneumatici a guisa di parabordi, precedentemente prevista in osservanza della normativa nazionale. Questi stessi, attraverso l’uso di materiali di rivestimento, atti a renderli “galleggianti” in caso di perdita accidentale, hanno contribuito alla ampia diffusione ed alla frammentazione di ulteriori contaminanti in ambiente acquatico e marino, quali schiume poliuretaniche, gomme e plastiche varie.
Gli effetti ambientali e sulla saluta umana sono notevoli ed ampiamente documentati, gli pneumatici sono, a causa di sollecitazioni, abrasioni e frizioni continue, fonti di micro e nanoplastiche (l’usura degli pneumatici è la seconda fonte di microplastiche primarie negli oceani) e di inquinanti emergenti quale il 6PPD-Chinone, aggiunto alla gomma degli pneumatici per ridurne la rottura che con il loro inevitabile affondamento si trasformano in fonti di inquinamento permanente della vita bentonica e marina in generale.
Ulteriori campionamenti delle acque del Canal Grande da parte di VLPF e dell’Istituto Tecnico – Tecnologico Montani di Fermo, hanno evidenziato e confermato anche a livello molecolare la presenza di tali contaminanti. Un risparmio immediato dell’operatore marittimo che installa dei parabordi non conformi e non omologati si traduce in una pesante eredità che ricade sull’Amministrazione comunale e sulle spalle delle nostre future generazioni in termini di costi finanziari legati alla bonifica e rimozione di tali materiali tossici dai nostri fondali, di costi legati al degrado della qualità delle nostre acque e dell’intero ecosistema marino e terreste e della nostra salute.
In considerazione di quanto asserito, auspichiamo vivamente che l’argomento venga affrontato in tempi ragionevolmente brevi e con spirito costruttivo. La nostra petizione è ampiamente percepita quale priorità per la maggior parte dei cittadini e numerosissime realtà associative e gruppi all’interno del territorio comunale e metropolitano. Facciamo inoltre presente, che tale azione è anche inclusa all’interno del Piano d’Azione 2022/2024 Plastic Smart Cities sviluppato dal Comune di Venezia, con il supporto del WWF ed in collaborazione con il Gruppo Veritas ed il Gruppo A VM, che noi tutti sosteniamo in maniera attiva e partecipata. Non da ultimo, tale stato di cose è palesemente antitetico al ruolo di Venezia quale Capitale Mondiale della Sostenibilità.
In sintesi, reiteriamo le seguenti richieste:
• Necessità di rispristinare il testo dell’art. 20 comma 5 del Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta ex ante la modifica del luglio 2016, in ottemperanza al diritto ambientale ed alla normativa nazionale;
• Necessità di inserire la medesima prescrizione, per coerenza normativa, all’interno dell’ art. 7, comma 1 del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia.
La modifica di tali regolamenti, oltre a non essere un costo per la città Metropolitana ed il Comune di Venezia, rappresenterebbero un atto di coerenza con la normativa nazionale vigente e gli impegni assunti nel quadro dell’Iniziativa Plastic Smart Cities, Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, nella gestione sostenibile del sito del patrimonio mondiale di Venezia e della sua Laguna e (con sollievo delle nostre acque marine ed interne) in linea con gli obiettivi della Missione Oceano dell’Unione Europea per il 2030, inerenti al bacino del Mediterraneo.
Restiamo disponibile ad un confronto costruttivo e propositivo con le istituzioni locali e con ogni rappresentanza di categoria economica-produttiva che volesse confrontarsi in merito alla questione sollevata.
Confidando in una vostra positiva azione in tempi ragionevolmente brevi,
Venezia 9/6/2024
Dott. Roberto Sinibaldi Presidente WWF Venezia e Territorio
Il delegato Lipu Sezione di Venezia Dr Giampaolo Pamio
Il Presidente Gruppo per la salvaguardia dell’ambiente “La Salsola” Sig. Claudio Piovesan
Venice Lagoon Plastic Free Dr. Davide Paletto
Legambiente, circolo di Venezia Dr. Paolo Franceschetti
Ufficio Atti Repressivi / Servizio Accertamenti Edilizi e Provvedimenti Terraferma
Sede di Mestre – Viale Ancona n.° 59 30172 Mestre (VE)
Alla Regione del Veneto Direzione Turismo U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi Palazzo Sceriman – Venezia turismo@pec.regione.veneto.it
SPISAL AULSS 3 VENEZIANA Piazzale San Lorenzo Giustiniani 11/D – 30174 Mestre (VE) protocollo.alss3@pecveneto.it
Prot ………/2024
OGGETTO: Permesso di costruire, riguardante Variante al progetto Opere di urbanizzazione C2 RS 99 – Piano di lottizzazione di iniziativa privata (P. di L.)”, rilasciato dalla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Sportello Unico Edilizia del COMUNE DI VENEZIA in data 04/07/2023 -Ditta DreamHouse s.r.l; 12 Permessi di costruire, datati 22.02.2023, per l’edificazione di edifici unifamiliari e condominiali in zona C2 RS 99-Ditta DreamHouse s.r.l..
Via del Tinto-Carpenedo – ZSC e ZPS IT3250010 “Bosco di Carpenedo”
Rispetto Direttive Comunitarie “Habitat e Uccelli” e D.P. R. n. 357/1997 e s.m.i. – Periodo riproduttivo degli uccelli allo stato selvatico, cantiere operativo.
Gentili in indirizzo,
a seguito la segnalazione di un socio dell’Associazione è stato effettuato un sopralluogo esterno al cantiere, in cui si appurava una tabella affissa sul cancello d’ingresso del cantiere edile presente in Via del Tinto . Venezia – Mestre, rilevata il giorno 7.06 u.s. (vedere foto 1 allegata), informava che “riprenderanno a breve” i lavori sospesi per il “periodo di nidificazione ed accoppiamento delle specie faunistiche locali”. Si poteva dedurre la sospensione dei lavori in applicazione della Direttiva 2009/147/CE , concernente la conservazione degli uccelli selvatici “in particolare durante il periodo di riproduzione e dipendenza”, nonostante la mancanza di corrispondenza tra “nidificazione ed accoppiamento”, nella tabella, e “periodo di riproduzione e dipendenza” nella Direttiva. Di contro già dal giorno 19.06 u.s., è documentabile ( foto nr. 2 e video 3 allegati) la piena fase attuativa dei lavori, con dispiegamento di mezzi meccanici e personale addetto, nonostante la fase riproduttiva e di dipendenza ancora in pieno svolgimento. Come in piena attività sono stati i lavori nei giorni seguenti, compreso il giorno festivo, domenica 23.06 (foto nr. 4), ieri.
Si rilevano degli elementi inapplicativi della prescritta norma di tutela dell’avifauna, si richiede pertanto un accertamento per stabilire le modalità operative proprie del cantiere nel rispetto della prescrizioni.
Si evidenzia oltrechè l’inapplicazione della citata Direttiva 2009/147/CE come elemento aggiuntivo di una più estesa non aderenza alle norme per la tutela ambientale e della biodiversità di cui alle citate Direttive CE e al D.P. R. n. 357/1997 e s.m.i. Già con precedenti comunicazioni la scrivente Associazione sull’argomento, le ultime in data 15.03.2021 e 9.06.2021 (vedere allegati 5 e 6), era segnalata l’omessa applicazione delle fasce di inedificabilità e della salvaguardia del sistema idrogeologico prescritti dalla VINCA, sempre per le opere da eseguire nell’area compresa fra Via del Tinto e Via Frisotti, località Carpenedo-Mestre, in prossimità della ZSC e ZPS IT3250010 “Bosco di Carpenedo”.
Potatura in fase vegetativa Parco Albanese Mestre, luglio 2024
[Luglio 2024]
Spett.le Comune di Venezia Ufficio Verde Pubblico verdepubblico.rifiuti@comune.venezia.it
Venezia, li 29 luglio 2024
Oggetto: Lipu sezione di Venezia, verde urbano, segnalazioni
Spett.le Ufficio,
sono giunte alla nostra Associazione, segnalazioni, poi accertate come veritiere, di potature sistematiche di piante fuori dalla stagione preposta, ed in pieno periodo vegetativo, eseguite nei mesi di giugno – luglio. Potature svolte non in via emergenziale come a seguito di rotture accidentali di rami dovute al maltempo, od altro, come stabilito dal Regolamento sul Verde, bensì su interi filari di alberi. Siti interessati a nostra conoscenza in località Mestre – Bissuola nel parco “Alfredo Albanese”, nonché Via San Dona’ Venezia – Carpenedo. Giova ricordare che il Regolamento Comunale per la tutela e promozione del Verde in Città adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.07.2003 con deliberazione nr. 111, e successive modificazioni, all’art. 14 comma 4 recita: “La potatura viene programmata con adeguato anticipo, nel rispetto dei cicli biologici e di sviluppo delle alberature. Viene definita straordinaria nei casi in cui si manifestino situazioni non prevedibili tali da creare scompensi strutturali alla pianta stessa, con conseguente pericolo di incolumità pubblica. In entrambi i casi quando si deve eseguire una potatura occorre agire tenendo presente che: n) la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell’albero; o) l’esposizione frequente della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocare il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale; p) il taglio dei rami si traduce in una successiva abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono diventare pericolosi; q) il legno dei monconi dopo il taglio risulta vulnerabile all’attacco degli insetti e dei funghi patogeni. (…)
Si sottolinea che in nessuno dei tagli dei corpi vegetali è stata applicate la corteccia artificiale per impedire l’esposizione a funghi e batteri.
Vengono altresì segnalati mancati reimpianti di alberi nei filari di Via Bissuola nel quartiere omonimo ed in Via Altinia in Favaro Veneto. Nonché viene segnalata la mancata annaffiatura in vari punti della Città al punto di portare in grave sofferenza, visto il caldo molti alberi di recente impianto, ad esempio la dozzina di Carpini bianchi messi a dimora due anni fa in sostituzione di altrettanti esemplari morti a loro volta dalla siccità, in Via Altinia – Favaro Veneto, incrocio Via Alverà.
Polizia Metropolitana della Provincia di Venezia protocollo@cittametropolitana.ve.it
Oggetto: Lipu, Sezione di Venezia, segnalazione di criticità nel taglio vegetazione di sponda in Fiumi e Canali rinaturalizzati.
Spett.li Uffici, per le rispettive competenze,
sono giunte a questa Associazione più segnalazioni da parte di soci e cittadini che evidenziano delle vistose criticità nella gestione della vegetazione di sponda lungo fiumi e canali rinaturalizzati. Sono stati documentati con fotografie dei tagli su vegetali incompatibili con la preservazione di specie ed habitat. Tale attività effettuata nel periodo primaverile – estivo, apporterebbe grave pregiudizio alla conservazione di molte specie di uccelli, invertebrati, rettili, insetti, piante. La banalizzazione del territorio, la sua frammentazione, la parcellizzazione, l’urbanizzazione, la cementificazione dell’area della Val Padana e l’attività agricola intensiva, hanno determinato che molte specie animali e vegetali, sono sospinte, trovando un minimum di habitat nei pressi dei corsi d’acqua: sovente rimangono gli unici elementi per garantire la loro sopravvivenza.
Il taglio della vegetazione riparia nel periodo primaverile ed estivo ha conseguenze negative nel ciclo biologico della vegetazione medesima in quanto interferisce nell’attività di sviluppo – evolutiva – produzione di semi, per perpetuare il ciclo naturale riproduttivo nonché indispensabile anello biologico del processo alimentare per varie specie animali.
Si ribadisce, come ampiamente acclarato, che il periodo in esame è inopportuno per tali lavori in quanto come dettagliato dal parere tecnico dell’ISPRA prodotto in data 03.05.2019, cui alla pag. 2 leggiamo: (…) Si conferma che nei mesi primaverili ed in particolare da marzo a luglio le sponde dei corsi d’acqua rivestono un ruolo fondamentale per le riproduzione della fauna selvatica. Alberi, arbusti e zone inerbite prossime agli alvei sono la sede elettiva per la nidificazione di molte specie ornitiche strettamente legate all’ecosistema ripario, le quali non avrebbero modo di insediarsi altrove se le locali condizioni ambientali venissero alterate. Sussiste poi un secondo motivo di importanza di questi ambienti, che è quello di consentire la nidificazione di specie più generaliste (…) in vaste zone interessate da coltivazioni intensive, sulle quali gli unici elementi boschivi esistenti sono rappresentati dalle fasce ripariali (…)
Più generalmente la protezione e la riqualificazione degli habitat fluviali,con interventi che consentano ai corsi d’acqua di ricostituire il loro stato morfologico naturale, contribuiscono a mantenere la biodiversità, sostengono l’equilibrio dell’ecosistema fiume – canale e, soprattutto, predispongono il corso d’acqua a rispondere in modo più resiliente alle crisi sia di apporto idrico che a fenomeni di inquinamento estemporanei, senza compromettere la sicurezza idraulica ed il regolare deflusso delle acque. Quanto in maniera esaustiva, richiamato dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale, sulle acque 2000/60/CE, alluvioni 2007/60/CE e, parallelamente, la direttiva habitat 92/43/CEE e la direttiva uccelli 2009/147/CE.
L’Italia per la propria conformazione territoriale è attraversata dalle principali rotte migratorie per Eurasia ed Africa, ogni anno milioni di esemplari di uccelli ripetono il ciclo delle migrazioni e di frequente i corsi dei fiumi rappresentano dei naturali siti ove sostare per rifocillarsi oltreché nidificare.
Quanto rappresentato, come il taglio a bordo dello specchio d’acqua, trinciatura a raso di vegetazione acquatica come Carici, Cannuccia e Canna Comune, Tife, ecc., lo sfangamento di sedimenti di fondale non hanno nessun fondamento nel controllo dello stato dei manufatti ed acclarata bibliografia in merito ha riportato che la crescita della vegetazione non rappresenta un ostacolo al deflusso delle acque meteoriche. La vegetazione di sponda, di contro, rappresenta un importante elemento per la mitigazione climatica, il mantenimento di umidità d’area, l’assorbimento di inquinanti come fosfati e metalli, il trattenimento dell’acqua e successivo rilascio su ondate di piena, ecc.
Alla luce di quanto evidenziato, si richiede ai Vostri Uffici di attivarsi, con richiamo, nei confronti delle Autorità ed Enti interessati, per una gestione dei corsi d’acqua, oculata e rispettosa della Biodiversità.
Cordialmente
Il delegato della Lipu Sez. di Venezia
Dr. Gianpaolo Pamio
Risposta del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, in data 14/08/2024
Spett.le Citta Metropolitana di Venezia Ufficio Ambiente – Polizia Provinciale Indirizzo pec: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Oggetto: Lipu, Sezione di Venezia, segnalazione taglio pioppeto da reddito fuori dal periodo “Silvano” raccomandato, presenza specie in stato di nidificazione
Spett.li in indirizzo, e per le rispettive competenze,
è giunta a questa Associazione, poi verificata come veritiera e fondata, la segnalazione di un abbattimento di un pioppeto da reddito per un estensione di circa 3 ha in località Marocco – Venezia, Via Gatta in prossimità del civico 90. Il richiedente segnalava che l’abbattimento era avvenuto nel periodo di fine giugno inizio luglio, in pieno periodo di nidificazione, a suo dire sentiva chiaramente il canto di più esemplari di Rigogolo Oriolus oriolus, nonché aveva notato una numerosa presenza di diverse specie di uccelli, il cui andirivieni fa ritenere verosimile, visto il periodo, siano stati impegnati in processi di nidificazione.
Pioppeto da reddito tagliato in periodo di nidificazione
Un successivo sopralluogo a distanza, eseguito dai volontari, ha potuto solo appurare lo stato dell’abbattimento eseguito, dal momento si tratta di un area privata non è stato possibile accertare un eventuale presenza a posteriori, di ulteriori elementi utili per una ricostruzione esaustiva, come piume, uova, pulli a terra, nidi.
Acclarata bibliografia riporta che presso il pioppeti da reddito in fase di maturità, sono presenti e nidificano le specie di Colombaccio Columba palumbus, Capinera Sylvia Atricapilla, Pigliamosche Muscicapa striata, Storno Sturnus vulgaris, Gufo comune Asio otus, Rigogolo Oriolus oriolus, Fringuello Fringilla coelebs, Passera mattugia Passer montanus, Usignolo Luscinia megarthynchos, Merlo Turdus merula, Cinciallegra Parus major, Picchio rosso maggiore Dendrocopos major, ed altre specie.
Si rammenta che durante il periodo di nidificazione tutta fauna ornitica è tutelata dalla Legge 157 del 1992 nonché la distruzione dei nidi rimane una fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. art. 544 bis e ter del Codice Penale. Alcune delle specie in oggetto sono tutelate dalla Direttiva Uccelli nr. 79/409/CE, nonché dalla Convenzione di Berna, Allegato III.
Il sito in oggetto è contermine alla Laguna di Venezia, inserito nella Rete Natura 2000 SIC – ZPS, codice IT 3250031, nonché all’area naturale – agricola campestre del Fiume Dese, e dei suoi canali di scolo e rogge, tale fiume sfocia nella Laguna di Venezia.
Per quanto riguarda il taglio alberi, si riconferma il periodo inopportuno per tali lavori in quanto come dettagliato dal parere tecnico dell’ISPRA prodotto in data 03.05.2019, cui alla pag. 2 leggiamo: (…) Si conferma che nei mesi primaverili ed in particolare da marzo a luglio le sponde dei corsi d’acqua rivestono un ruolo fondamentale per le riproduzione della fauna selvatica. Alberi, arbusti e zone inerbite prossime agli alvei sono la sede elettiva per la nidificazione di molte specie ornitiche strettamente legate all’ecosistema ripario, le quali non avrebbero modo di insediarsi altrove se le locali condizioni ambientali venissero alterate. Sussiste poi un secondo motivo di importanza di questi ambienti, che è quello di consentire la nidificazione di specie più generaliste (…) in vaste zone interessate da coltivazioni intensive, sulle quali gli unici elementi boschivi esistenti sono rappresentati dalle fasce ripariali (…).
Il documento edito dal “Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)”, “Linee di indirizzo per una pioppicoltura sostenibile” al paragrafo 4 pag. 7 “Pioppicoltura e utilità ecosistemiche”: vengono citati che caratterizzazione della coltura sono la Costituzione di elementi della rete ecologica, la Realizzazione di fasce di transizione tra bosco ed aree agricole, la Filtrazione delle soluzioni circolanti nel terreno (nutrienti ed altre sostanze inquinanti)”. Il suddetto documento riporta l’ Accordo di Venezia, firmato il 29 gennaio 2014 a Venezia, “Intesa per lo sviluppo della filiera del Pioppo” cui aderisce la Regione Veneto ed altri soggetti pubblici e privati ed associazioni delle filiera della lavorazione del legno di Pioppo, cui: “I firmatari hanno concordato sulla necessità di sostenere ed incentivare lo sviluppo della pioppicoltura, soprattutto nelle Regioni della pianura padano – veneta con l’impegno di indirizzare e attivare interventi di settore finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
(…) implementare la pioppicoltura nell’ambito della nuova strategia forestale della UE, prevedendo interventi specifici a sostegno della pioppicoltura condotta secondo pratiche colturali sostenibili (misure agro – ambientali), oltre che per gli interventi del tipo ambientale previsti dalla componente “greening” della PAC.
(…) adoperarsi per far riconoscere ai pioppicoltori i crediti di carbonio corrispondenti alla capacità di sequestro annuo di gas serra e gli altri molteplici servizi svolti a vantaggio dell’ambiente e della collettività.”
(…) E’ in tale prospettiva che s’inquadra l’elaborazione di queste linee di indirizzo, finalizzate a proporre modelli di gestione della pioppicoltura rispettosi dell’ambiente (…)”
Quanto si inoltra per le opportune valutazioni.
Cordialmente
Il delegato della Lipu Sez. di Venezia, Dr. Gianpaolo Pamio