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Bosco di Carpenedo: in Via del Tinto lavori ricadenti entro il vincolo paesaggistico del Bosco. Regione e Comune rispondono

Venezia, 23 settembre 2025 

OGGETTO: Segnalazione di lavori in corso in Via del Tinto (laterale di Via Trezzo a Carpenedo-Mestre), con interessamento del fossato che si interpone a Villa Matter, ricadenti entro il vincolo paesaggistico del Bosco di Carpenedo di cui al D.M. 1 Agosto 1985, oltre che altre opere in corso e manufatti eseguiti sul fossato posto sull’altro lato della medesima via. 

 Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna San Marco, 1 – Palazzo Ducale 30124 VENEZIA sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it

Al Comune di Venezia – Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile; Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Ca’ Farsetti-S. Marco 4136 30124 VENEZIA edilizia@pec.comune.venezia.it dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Alla Regione Veneto – Area Tutela e Sicurezza del Territorio Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso Calle Priuli, 99 – Palazzo Linetti 30121VENEZIA valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla Regione Veneto – Ufficio Tutela della Biodiversità Calle Priuli, 99 – Palazzo Linetti 30121VENEZIA turismo@pec.regione.veneto.it

Spett.li Enti, 

per le rispettive competenze, 

ricordando la precedente comunicazione agli Enti in indirizzo datata 18.03.2025 (vedere allegato 1), si segnala che il giorno 24.08.2024 è stata rilevata la presenza di cantiere per lavori in corso all’inizio di Via del Tinto (da Via Trezzo – si vedano le foto allegate, nn. 1-7) e adiacente fascia sterrata sul lato destro, dove sono state installate reti di protezione del cantiere ed è aperta la trincea di alcuni metri più l’accumulo del terreno di escavo e a seguire evidenti segni di movimentazione del suolo; è presente inoltre tra la sovrastante vegetazione una condotta in materiale plastico di alcune decine di metri, che ad una estremità si raccorda ad un armadietto sostenuto dal palo della tabella stradale, e giunge all’altra estremità in corrispondenza della sommità della scarpata del fossato presente. Non è rilevabile la “tabella di cantiere” con le informazioni sull’opera, i committenti, ecc. a differenza di quanto previsto dal DPR 380/01 e dal D.lgs. 81/08. L’area interessata è area sottoposta a vincolo paesaggistico (“Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante il bosco di Carpenedo e l’ecosistema dei prati umidi circostanti nel comune di Venezia”) di cui al decreto richiamato in oggetto. Per l’esecuzione di tali opere, l’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 richiama l’obbligo della acquisizione preventiva dell’autorizzazione paesaggistica. 

La fascia sterrata interessata dai lavori, che accompagna la sede stradale in tale tratto iniziale, corrisponde al sedime del fossato oggetto di vincolo paesaggistico che risulta tombato per circa 20 metri e che poi accompagna il confine di Villa Matter e relativo parco, oggetto di vincolo storico-artistico di cui al citato D.lgs. n.42/2004, e più oltre delimita il Bosco di Carpenedo nel quale è contenuta la parte storica del bosco planiziale originariamente parte del parco della Villa. L’occlusione del tratto di fossato deriva da un pregresso scarico di materiali di risulta, consolidato nel tempo e utilizzato per un periodo come ubicazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti comunale in presenza del vincolo paesaggistico. Tale stato di fatto riduce il sedime oggetto di vincolo paesaggistico e penalizza una componente significativa del paesaggio richiamato nel decreto di vincolo in modo puntuale, con il rischio di omologazione alla più banale e diffusa urbanizzazione della periferia mestrina. Si pone pertanto l’interrogativo se il tombamento del tratto di fossato sia stato regolarmente autorizzato dal Comune previa acquisizione della necessaria autorizzazione paesaggistica. 

E’ infatti la particolare importanza di tutelare un insieme paesaggistico di estremo interesse, tantopiù “in quanto rappresenta una delle poche aree con valori floro-faunistici, storici, ambientali superstiti in un territorio ormai molto compromesso come quello della terraferma mestrina” alla base del vincolo che la Soprintendenza richiama nella lettera datata 4.03.2020 (vedere allegato 2), indirizzata alla LIPU e al Comune di Venezia (vedi allegato), nella quale si legge la conferma della delimitazione del vincolo paesaggistico, che si attesta “sul margine del sedime carrabile, includendo all’interno dell’area tutelata qualsiasi canale, scolo, argine o cortina arbustiva che corre lungo la strada, sul lato oggetto a tutela.” La lettera evidenzia la rilevanza dei corpi idrici e della vegetazione presenti quale indispensabile corredo del Bosco di Carpenedo e del suo intorno, sia per l’aspetto morfologico e di caratterizzazione formale del luogo sia per gli aspetti di funzionalità ambientale, naturalistica e idraulica essenziali per la permanenza/sopravvivenza delle peculiarità che caratterizzano il paesaggio naturale richiamato nel vincolo paesaggistico. 

Si segnalano inoltre, a un centinaio di metri dal cantiere di cui sopra, posizionate in quel che resta dell’altro fossato sul lato opposto della considerata Via del Tinto, due condotte lunghe circa 200 m. (vedere foto 8-9) anche in questo caso prive della “tabella di cantiere” oltre che della perimetrazione dell’area con posizionamento delle protezioni di sicurezza. Una presenza forse riconducibile alle opere di cui al Permesso di costruire (P. di c.) in data 04/07/2023 che ha autorizzato il completamento delle opere di urbanizzazione del Piano di lottizzazione (P. di L.) di iniziativa privata C2 RS 99, riguardanti l’area limitrofa perimetrata dalla recinzione. Opere di urbanizzazione che risultavano incomplete alla scadenza del precedente P. di c. del gennaio 2019, data la sua validità triennale dall’inizio lavori datato 29.12.2019. 

La citata più recente autorizzazione non contiene le “CONDIZIONI” attuative per la vicinale Via del Tinto e relativi fossati invece prescritte nel P. di c. 2019 e come di seguito riassunte: “-Siano rispettate le ulteriori prescrizioni inerenti l’ambito naturalistico esistente: conservazione e ripristino del fossato ad acqua dolce … e delle componenti faunistiche e floristico vegetazionali … sia mantenuta l’attuale larghezza ed assetto viario del viottolo denominato via del Tinto… siano conservati i fossati laterali, biotopi fondamentali per la relitta fauna e flora connessa al SIC … venga rispettata la vegetazione arboreo-arbustiva posta sugli argini ai lati”. Queste ultime prescrizioni impedivano opere invece ugualmente eseguite nei tre anni di validità del primo P. di c., quali: accesso stradale al nuovo insediamento da Via del Tinto (larga m.3) con sovrappasso (larghezza 11 metri) del fossato previa eliminazione di alberature (vedere foto 10-11) e altra vegetazione presente; sulla rimanente estensione del medesimo fossato l’eliminazione di buona parte delle alberature e l’eliminazione totale della vegetazione minore presente (vedere foto 12-13), oltre ad altro accesso all’area e opere varie con manufatti in c.a. (vedere foto 14-19) incompatibili con il mantenimento dell’integrità preesistente di Via del Tinto, dei relativi fossati e della vegetazione preesistente. 

Si demanda ad una approfondimento sulla presenza di un’autorizzazione regolarmente rilasciata per il tombamento del fossato come pure per le citate opere segnalate in corso di esecuzione in adiacenza dell’inizio di Via del Tinto, ricadenti in ambito di vincolo paesaggistico. Si richiede una chiarificazione circa il rilascio di autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori per la posa delle condotte nel secondo fossato della medesima Via, oltre che relativamente ai manufatti e opere presenti lungo Via del Tinto di recente realizzazione, in vigenza delle citate prescrizioni riguardanti la puntuale salvaguardia di viabilità e fossati presenti. Il P. di c. 29.12.2019 riporta pure le penalizzazioni conseguenti a eventuale omissione degli obblighi applicativi di prescrizioni e norme vigenti, come segue: “Il Permesso di Costruire viene rilasciato … Qualora i lavori non siano condotti secondo il progetto approvato, le norme vigenti e le prescrizioni del presente atto, saranno applicate le sanzioni previste dal Titolo IV del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 modificato dal D.lgs. 27/12/2002 n. 301, dalla Legge Regionale 27/06/1985 n. 61, dalle successive modifiche e/o integrazioni nonché dai Regolamenti Comunali. Il titolare del Permesso di Costruire, il committente, il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del Permesso di Costruire e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo (Art. 29 D.P.R. 6/6/2002 n. 380).” E relativamente alle opere già realizzate il successivo P. di c. del 04/07/2023 riporta: “Il presente atto non costituisce sanatoria ai sensi del titolo IV del D.P.R. 06/06/2001 n. 380”. 

Da rilevare inoltre che non risulta che le opere autorizzate dal P. di c. 2019, come pure quelle poi realizzate sebbene non consentite, siano state assoggettate alla valutazione ambientale VINCA ai fini della conservazione del Bosco di Carpenedo, della sua biodiversità (zona ZSC) e dell’avifauna (zona ZPS) in applicazione delle relative direttive C.E., del D.P.R. 357/1997 e delle conseguenti “Linee guida”. Inoltre, non risulta applicata la dovuta sospensione dei lavori da osservare nel periodo riproduttivo dell’avifauna, come previsto dalla citata normativa vigente, data la prossimità delle opere al Bosco. 

Tanto si segnala per ottenere informazione del rilascio dei pareri per l’autorizzazione paesaggistica da parte della competente Soprintendenza, oltre che delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli Uffici del Comune di Venezia, relativamente al citato cantiere in Via del Tinto e al precedente tombamento del fossato a quest’ultima adiacente, ricadenti nel vincolo paesaggistico. Dai competenti Uffici Comunali e della Regione si resta in attesa della conferma applicativa delle citate norme in materia edilizia e ambientale relativamente al segnalato cantiere e alle opere già realizzate in vigenza delle prescrizioni del P. di c. datato 29.12. 2019. 

Si allegano inoltre alcune immagini (contenute nell’allegato 3) riportate nella documentazione prodotta dalla Ditta richiedente al Comune il P. di c. ottenuto dal comune nel 2019, che documentano lo stato di fatto di Via del Tinto prima dell’inizio dei lavori nel 2020. 

Viene rammentato altresì che il corpo del fossato di Via del Tinto, rappresenta un elemento costitutivo del sito SIC – ZPS Bosco di Carpenedo ed in quanto contermine ottiene le stesse forma di tutela del sito medesimo, art. 6 Direttiva Habitat 92/43/CEE con relativa normativa di recepimento ed oggetto di novazione. 

Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti. 

Italia Nostra – Sezione di Venezia
Il Presidente
(Prof. Alvise Benedetti)

LIPU – Sezione di Venezia
Il Delegato
(Dr. Gianpaolo Pamio)

WWF – Sezione di Venezia e Territorio
Il Presidente
(Dr. Roberto Sinibaldi)

Associazione La Salsola
Il Presidente
(Sig. Fabio Barillà)

Associazione Ecoistituto del Veneto “Alex Langer”
Il Presidente
(Prof. Michele Boato)


Risposta della Regione del Veneto


Risposta del Comune di Venezia