Prot. nr.
Venezia, lì 2 marzo 2026
Sig. sindaco del Comune di Castelfranco Veneto
Via Francesco Maria Preti, nr. 36
31033 – Castelfranco Veneto TV
PEC comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it
Spett.le comando Carabineri Forestali di Treviso
Via L. Sartori, 7
31100 – Treviso TV
PEC ttv24530@pec.carabineri.it
Oggetto: Castelfranco Veneto TV, lavori di restauro e manutenzione straordinaria presso le mura cittadine, porticato storico della Città, criticità per la presenza di avifauna in nidificazione.
Spett.li in indirizzo, per le rispettive competenze,
è giunta alla scrivente Associazione da parte di cittadini ed iscritti, la notizia di imminenti lavori di manutenzione e restauro presso le mura di cinta della Città di Castelfranco nonché del porticato del Centro Storico, ove è anche programmata la sostituzione dell’impianto di illuminazione con uno di neo concezione a luci LED.
All’uopo, in premessa, si riportano i suddetti dati del censimento eseguito dai volontari Lipu e caricato nella piattaforma Ornitho nel mese di agosto 2024:
Rondone comune (Apus apus):
-colonia con 15 nidi in via Francesco Maria Pretto n.33.
-colonia con 38 nidi lungo le Mura .
Rondine (Hirundo rustica)
– colonia con 10 nidi
Si precisa che da Piazza Giorgione civico 23 al civico 51, sono presenti i suddetti 10 nidi tra gli aghi antintrusione che mettono in pericolo le rondini ed i piccoli che si involano. Si segnalano tavolette di legno posizionate sotto i nidi troppo a ridosso degli stessi, tanto da ridurre il già ridotto spazio esistente tra gli aghi antintrusione e il nido (la raccomandazione per il posizionamento delle tavolette ,con esperienze collaudate, è di mantenere la distanza di circa 30 cm dal nido stesso).
Le specie suddette si trovano in uno stato di conservazione precario, con trend di popolazione negativo. Tra le varie cause di questo declino, oltre alla sottrazione di habitat, all’uso intensivo dei pesticidi in agricoltura, gli interventi edilizi che non tengono conto del loro stato di adattamento.
E’ opportuno qui ricordare che i nidi degli uccelli sono tutelati da normativa vigente secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera o), della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, nonché dall’articolo 635 del codice penale. E’ altresì indispensabile richiamare l’attenzione sulla Direttiva CE n. 147/2009, cosiddetta “Direttiva Uccelli”, e sulle Convenzioni internazionali (Convenzione di Bonn e Convenzione di Berna)
Al fine di evitare ulteriori insorgenze di potenziali conflitti tra le esigenze di conservazione della biodiversità – esigenze sempre più pressanti e inderogabili, data l’assodata, attuale e scientifica acquisizione dello stato di crisi della biodiversità su scala globale e locale – e gli interessi della collettività, si prendano concretamente ed efficacemente in considerazione i tempi di nidificazione e le esigenze biologiche delle specie in questione.
Al fine di una più approfondita conoscenza, si rimanda all’articolo “Inquilini con le ali” pubblicato nella rivista “Natura” edita dai Carabinieri (numero 124, settembre-ottobre 2021, pagina 46): https://www.carabinieri.it/media—comunicazione/natura/la-rivista/archivio-natura/anno-2021/natura-n-124-settembre—ottobre
La Legge 11 febbraio 1992, n°157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio“, la legge quadro in materia di fauna selvatica e attività venatoria, che identifica le specie in argomento come appartenenti alla fauna “particolarmente protetta”.
La Convenzione di Berna, “Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa”, elaborata nel 1979 e resa esecutiva in Italia dalla Legge 5 agosto 1981, n°503. Per questa convenzione le specie “minacciate d’estinzione e vulnerabili” meritano particolari attenzioni di conservazione (art. 1, comma 2) e vengono individuate nell’Allegato II (“Specie di fauna rigorosamente protette”).
La Convenzione di Bonn sulle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, resa esecutiva in Italia dalla Legge 25 gennaio 1983, n. 42, che promuove la periodica valutazione dello stato di conservazione delle specie, le attività di monitoraggio e di approfondimento delle conoscenze sulle popolazioni.
Deroghe possono essere ottenute per catture a scopo di studio, attraverso la richiesta specifica alle autorità predisposte.
Le violazioni sono sanzionate penalmente in base all’art. 30 della L. 157/92 ed alle successive modifiche ed integrazioni.
Per una esaustiva comprensione, all’uopo si riporta il Regolamento Edilizio del Comune di Bergamo:
“Nell’ultima modifica, avvenuta il 26/07/2021, al regolamento comunale edilizio 22/10/2001, n. 46, art. 98 si parla delle prescrizioni per la tutela della fauna e avifauna di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
L’art. 98 riporta quanto segue:
“Gli interventi edilizi su edifici di qualsiasi tipologia previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, interventi di rimozione dell’amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi negli edifici dove siano presenti nidi di rondone comune, rondone pallido, rondone maggiore, rondine, balestruccio, rondine montana 79 o chirotteri, sia durante il periodo riproduttivo che al di fuori di esso, dovranno essere di norma eseguiti prevedendo la conservazione dei siti riproduttivi presenti. Nel rifacimento delle coperture si suggeriscono le seguenti soluzioni:
tetti a coppi – lasciare libere le cavità venutasi a creare nella giustapposizione dei coppi, in particolare quelle della prima fila
evitare l’occlusione di tali nicchie con cemento o altro materiale o il posizionamento di pettini parapassero o aghi antipiccione i fermacoppi, se presenti possono essere laterali, per lasciare l’accesso libero alla nicchia centrale la grondaia, se presente, può essere posizionata al di sotto delle aperture dei coppi o comunque rispettando l’altezza della vecchia grondaia.
Qualora per ragioni progettuali debbano essere occluse cavità, fessure, nicchie o buche pontaie ospitanti nidi, o asportati nidi costruiti si dovrà procedere, come compensazione, con l’apposizione di altrettanti nidi artificiali previo accertamento e asseverazione dell’assenza di nidificazione in atto. In periodo di nidificazione (rondone comune dal 25 marzo al 30 luglio; rondone pallido e rondone maggiore dal 25 marzo al 30 settembre), qualora i lavori non fossero procrastinabili, si suggerisce di montare i ponteggi e le reti di protezione prima dell’inizio del periodo di nidificazione (15 marzo) e si applicano le prescrizioni seguenti:
chiudere tutti gli accessi con rete di protezione così da evitare totalmente il tentativo, spesso mortale, di accesso della fauna ai nidi esistenti (a titolo di esempio reti a maglia di 1cm x 1cm o più fitta, a teli giustapposti e senza fessure superiori a 1-2 cm)
montare all’esterno delle impalcature, vicino ai vecchi nidi, cassette nido tanto numerose quanto lo sono i nidi attivi, rispettandone il più possibile le sembianze.
In caso di assoluta necessità di lavori urgenti a nidificazione in corso, è auspicabile non applicare i teli protettivi o comunque è necessario lasciare ampie aperture in corrispondenza dei nidi occupati per permettere l’accesso agli adulti in accudimento di uova e nidacei. Ove i lavori di manutenzione o di ristrutturazione abbiano comportato la occlusione di spazi-nido dei rondoni, è auspicabile porre dei nidi di compensazione non provvisori per consentire la ricolonizzazione del luogo”
Da quanto trasmesso, si richiede che ogni attività che produca una perturbazione o distruzione dei siti di nidificazione venga posticipata al termine del periodo di nidificazione
Sicuri di un Vostro cortese riscontro, si resta a disposizione per ogni necessità, anche di consulto.
Cordialmente.
Coord. regionale Lipu per il Veneto
Dr. Gianpaolo Pamio
