Prot. nr.
Venezia, lì 2 aprile 2026
Spett.le Comune di Castelnuovo sul Garda
Ufficio Ecologia ed Ambiente
Servizi di Polizia Locale
Settore Edilizia Privata ed Urbanistica
Al medesimo indirizzo: protocollo@castelnuovodg.it
Spett.le Comando Polizia Provinciale di Verona
centrale.operativa@provincia.vr.it
Spett.le comando Carabineri Forestali di Verona
Via Carlo Ederle, 16
37126 – Verona VR
PEC fvr43684@pec.carabineri.it
Oggetto: Comune di Castelnuovo Sul Garda VR, criticità emerse per compromissione sito di nidificazione di esemplari di Rondine Hirundo rustica, richiesta accertamenti.
Spett.li in indirizzo, per le rispettive competenze,
a seguito segnalazione di un socio dell’Associazione nonché di un condomino, questa Associazione è a conoscenza di una criticità sorta in un complesso residenziale, quale [Omissis], Castelnuovo sul Garda (VR).
Tale criticità consiste nell’aver ripristinato un cancello carraio con porta pedonale per accesso all’area garage dello stabile ove viene segnalata la presenza di n.28 nidi di Rondine Hirundo rustica. Viene riferito che detto cancello montato ex novo per motivi di sicurezza è munito di una fitta griglia che impedisce l’accesso delle Rondini al luogo dove sono consuete nidificare da circa 30 anni.
Viene riportato che, oltre alle finalità di mantenere un sufficiente grado di sicurezza nei garage, rimane che detto portone impedisca alle Rondini di raggiungere i nidi, in quanto l’attività di nidificazione porta delle problematiche quale la presenza di escrementi e piume a terra.
Si pone l’ attenzione che le Rondini oltre ad avere un elevato livello di tutela normativo, compresi i siti di riproduzione, mantenimento, approvvigionamento, rappresentano un notevole valore aggiunto nell’area interessata in quanto contribuiscono in modo naturale al contenimento delle zanzare e degli insetti in generale, alquanto fastidiosi soprattutto nei climi umidi quale la Val Padana.
La problematica derivata dagli escrementi si può facilmente ovviare con l’apposizione di una tavoletta di legno dalla larghezza di 20 cm. lunga 50 cm. posta a non meno di 50/60 cm dal nido stesso, stessa cosa per eventuali posatoi da installare nei pressi dei nidi, al fine di inibire alle stesse Rondini il loro posizionamento in altri parti del garage.
Si richiede altresì che nel periodo primaverile – estivo vengano tolte le griglie di metallo nella parte superiore del portone carraio al fine di consentire il passaggio delle Rondini.
Tale specie è in forte regressione numerica per i cambiamenti climatici ed attività antropiche nocive.
E’ opportuno qui ricordare che i nidi degli uccelli sono tutelati da normativa vigente secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera o), della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, nonché dall’articolo 635 del codice penale.
Al fine di evitare ulteriori insorgenze di potenziali conflitti tra le esigenze di conservazione della biodiversità – esigenze sempre più pressanti e inderogabili, data l’assodata, attuale e scientifica acquisizione dello stato di crisi della biodiversità su scala globale e locale – e gli interessi della collettività, si prendano concretamente ed efficacemente in considerazione i tempi di nidificazione e le esigenze biologiche delle specie in questione.
Al fine di una più approfondita conoscenza, si rimanda all’articolo “Inquilini con le ali” pubblicato nella rivista “Natura” edita dai Carabinieri (numero 124, settembre-ottobre 2021, pagina 46): https://www.carabinieri.it/media—comunicazione/natura/la-rivista/archivio-natura/anno-2021/natura-n-124-settembre—ottobre
La Legge 11 febbraio 1992, n°157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio“, la legge quadro in materia di fauna selvatica e attività venatoria, che identifica le specie in argomento come appartenenti alla fauna “particolarmente protetta”.
La Convenzione di Berna, “Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa”, elaborata nel 1979 e resa esecutiva in Italia dalla Legge 5 agosto 1981, n°503. Per questa convenzione le specie “minacciate d’estinzione e vulnerabili” meritano particolari attenzioni di conservazione (art. 1, comma 2) e vengono individuate nell’Allegato II (“Specie di fauna rigorosamente protette”).
La Convenzione di Bonn sulle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, resa esecutiva in Italia dalla Legge 25 gennaio 1983, n. 42, che promuove la periodica valutazione dello stato di conservazione delle specie, le attività di monitoraggio e di approfondimento delle conoscenze sulle popolazioni.
Deroghe possono essere ottenute per catture a scopo di studio, attraverso la richiesta specifica alle autorità predisposte.
Le violazioni sono sanzionate penalmente in base all’art. 30 della L. 157/92 ed alle successive modifiche ed integrazioni.
Per una esaustiva comprensione, all’uopo si riporta il Regolamento Edilizio del Comune di Bergamo:
“Nell’ultima modifica, avvenuta il 26/07/2021, al regolamento comunale edilizio 22/10/2001, n. 46, art. 98 si parla delle prescrizioni per la tutela della fauna e avifauna di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
L’art. 98 riporta quanto segue:
“Gli interventi edilizi su edifici di qualsiasi tipologia previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, interventi di rimozione dell’amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi negli edifici dove siano presenti nidi di rondone comune, rondone pallido, rondone maggiore, rondine, balestruccio, rondine montana 79 o chirotteri, sia durante il periodo riproduttivo che al di fuori di esso, dovranno essere di norma eseguiti prevedendo la conservazione dei siti riproduttivi presenti. Nel rifacimento delle coperture si suggeriscono le seguenti soluzioni:
tetti a coppi – lasciare libere le cavità venutasi a creare nella giustapposizione dei coppi, in particolare quelle della prima fila
evitare l’occlusione di tali nicchie con cemento o altro materiale o il posizionamento di pettini parapassero o aghi antipiccione
i fermacoppi, se presenti possono essere laterali, per lasciare l’accesso libero alla nicchia centrale
la grondaia, se presente, può essere posizionata al di sotto delle aperture dei coppi o comunque rispettando l’altezza della vecchia grondaia.
Qualora per ragioni progettuali debbano essere occluse cavità, fessure, nicchie o buche pontaie ospitanti nidi, o asportati nidi costruiti si dovrà procedere, come compensazione, con l’apposizione di altrettanti nidi artificiali previo accertamento e asseverazione dell’assenza di nidificazione in atto. In periodo di nidificazione (rondone comune dal 25 marzo al 30 luglio; rondone pallido e rondone maggiore dal 25 marzo al 30 settembre), qualora i lavori non fossero procrastinabili, si suggerisce di montare i ponteggi e le reti di protezione prima dell’inizio del periodo di nidificazione (15 marzo) e si applicano le prescrizioni seguenti:
chiudere tutti gli accessi con rete di protezione così da evitare totalmente il tentativo, spesso mortale, di accesso della fauna ai nidi esistenti (a titolo di esempio reti a maglia di 1cm x 1cm o più fitta, a teli giustapposti e senza fessure superiori a 1-2 cm)
montare all’esterno delle impalcature, vicino ai vecchi nidi, cassette nido tanto numerose quanto lo sono i nidi attivi, rispettandone il più possibile le sembianze.
In caso di assoluta necessità di lavori urgenti a nidificazione in corso, è auspicabile non applicare i teli protettivi o comunque è necessario lasciare ampie aperture in corrispondenza dei nidi occupati per permettere l’accesso agli adulti in accudimento di uova e nidacei. Ove i lavori di manutenzione o di ristrutturazione abbiano comportato la occlusione di spazi-nido dei rondoni, è auspicabile porre dei nidi di compensazione non provvisori per consentire la ricolonizzazione del luogo”
Da quanto trasmesso, si richiede che venga interrotta ogni attività che produca una perturbazione o distruzione del sito di nidificazione.
Sicuri di un Vostro cortese riscontro, si resta a disposizione per ogni necessità, anche di consulto, direttamente, per vie brevi al numero di telefono dello scrivente 3477173143
Cordialmente.
Coord. regionale Lipu per il Veneto
Dr. Gianpaolo Pamio
