Venezia, lì 9 gennaio 2024
Spett.le Ufficio Biodiversità Regione del Veneto
turismo@pec.regione.veneto.it
Spett.le Polizia Metropolitana di Venezia
Dirigente Nicola Torricella
Nicola.torricella@cittametropolitana.it
Oggetto: LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli Sezione di Venezia, segnalazione compromissione sito di ricovero e svernamento di Chirotteri in località Venezia – Dese, richiesta accertamenti.
Spett.li Uffici,
e’ giunta segnalazione alla Sezione Lipu di Venezia dell’abbattimento in corso di una vecchia siepe – boschetto con alberature di 15 – 18 metri situata nell’ambito stradale di Venezia – Marcon precisamente all’uscita tangenziale in direzione Marcon (VE). Detto sito risulta quasi completamente isolato in quanto oltre alle strade è perimetrato da un canale CUAI Consorzio Unico Acquedotti Industriali. Veniva descritto, nonostante l’isolamento detto, sito di circa ha 0,5, ha sviluppato delle caratteristiche proprie di conservazione di diverse specie probabilmente anche rettili ed anfibi in Allegato Direttiva Habitat in quanto presenti nelle aree attigue quali il Bosco di Mestre, l’Oasi Cave Gaggio Nord, il sito SIC ZPS Cave Gaggio – Praello Sud, Bosco di Meolo, Bosco delle Crete di Quarto d’Altino. Dal momento il fondo rimane chiuso e recintato rimane impossibile effettuare un accertamento o censimento delle specie presenti. Veniva segnalato dal richiedente come desunto da osservazioni esterne, che il sito rappresenti un rifugio per diversi esemplari di Chirotteri, con alberi vecchi portatori di seccume ed incavi, alberi con marciume, esteso strato di copertura di Edera helix, ed altri elementi riconducibili ad un sito per il ricovero e svernamento per dette specie.
In considerazione di quanto esposto si richiede alle ss.vv. l’effettuazione di un sopralluogo al fine di valutare l’effettiva consistenza della segnalazione circa la presenza in loco, di Pipistrelli, ad ora in letargo entro le cavità. Nonché appurare le condizioni e le autorizzazioni per cui il sito viene smantellato nonostante la sua importanza come elemento di discontinuità, per tutela della biodiversità in un area fortemente antropizzata ed urbanizzata.
All’uopo si rammenta che i Chirotteri sono tutelati da Leggi nazionali e da Direttive e Convenzioni Internazionali:
La Legge 11 febbraio 1992, n°157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio“, la legge quadro in materia di fauna selvatica e attività venatoria, che identifica i Chirotteri come appartenenti alla fauna “particolarmente protetta”.
La Convenzione di Berna, “Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa”, elaborata nel 1979 e resa esecutiva in Italia dalla Legge 5 agosto 1981, n°503. Per questa convenzione le specie “minacciate d’estinzione e vulnerabili” meritano particolari attenzioni di conservazione (art. 1, comma 2) e vengono individuate nell’Allegato II (“Specie di fauna rigorosamente protette”). In tale Allegato sono elencati tutti i Chirotteri europei ad eccezione di Pipistrellus pipistrellus.
La Convenzione di Bonn sulle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, resa esecutiva in Italia dalla Legge 25 gennaio 1983, n. 42, che promuove la periodica valutazione dello stato di conservazione delle specie, le attività di monitoraggio e di approfondimento delle conoscenze sulle popolazioni.
Il Bat Agreement, “Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei – EUROBATS“, reso esecutivo in Italia con la Legge 27 maggio 2005, n. 104. È un testo normativo nato per concretizzare gli obiettivi della Convenzione di Bonn relativamente alle specie di Chirotteri europei, definite “seriamente minacciate dal degrado degli habitat, dal disturbo dei siti di rifugio e da determinati pesticidi”.
La Direttiva 92/43/CEE relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche“, nota come Direttiva Habitat attuata in via con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, integrato e modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
Sulla base delle norme citate è quindi vietato abbattere, catturare, detenere e commerciare esemplari di qualsiasi specie di Chirottero italiano (artt. 21 e 30 della L. 157/92; art. III del Bat Agreement – EUROBATS; art. 6 della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.).
Deroghe possono essere ottenute per catture a scopo di studio, attraverso la richiesta specifica alle autorità predisposte.
Le violazioni sono sanzionate penalmente in base all’art. 30 della L. 157/92 e alle successive integrazioni.
E’ inoltre vietato arrecare disturbo agli esemplari, in particolare durante le varie fasi del periodo riproduttivo e durante l’ibernazione, nonché alterare o distruggere i siti di rifugio (art. 6, cap. III della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/97 modificato con D.P.R. 120/2003). Relativamente a quest’ultimo aspetto, sono citati i “siti di riproduzione”, “di sosta” e “di riposo”, e quindi tutte le tipologie di siti di rifugio utilizzate dai Chirotteri risultano interessate dalla disposizione.
Cordialmente
Il delegato Lipu Sez. Venezia
Dr. Gianpaolo Pamio