Venezia, li 26 giugno 2026
Spett.le Ditta Edile (omissis)
Indirizzo PEC (omissis)
Spett.le Ufficio Edilizia del Comune di Venezia
Indirizzo PEC edilizia@pec.comune.venezia.it
Spett.le Comune di Venezia Sportello Unico del Commercio
(Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita)
Indirizzo PEC commercio@pec.comune.venezia.it
Spett.le Comando Polizia Provinciale di Venezia
Indirizzo PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Oggetto: Lipu /BirdLife Italy, Sezione di Venezia, lavori di ristrutturazione edificio a Venezia – Fusina adibito ad ex stazione per attracco mezzi di navigazione, criticità per la presenza di avifauna in nidificazione.
Spett.li in indirizzo, per le rispettive competenze,
è giunta alla scrivente Associazione la segnalazione di un socio riguardante dei lavori di ristrutturazione già in corso presso l’ex stazione di attracco per i mezzi di navigazione in Venezia – Fusina. Veniva descritto, poi accertato come veritiero dal sopralluogo di un volontario della Sezione, di una nutrita presenza di Rondini in fase di nidificazione. Visto il periodo e l’andirivieni dell’avifauna, il luogo, conosciuto dai residenti, causa il lungo periodo di abbandono, è diventato un rifugio per diverse specie di uccelli. In orario serale sono stati avvistati anche dei Chirotteri aggirarsi in loco, di qui la ragionevole presunzione che lo stabile ospiti anche una loro colonia. Dal momento il luogo non è accessibile, tutte le rilevazioni sono state fatte dall’esterno in orario diurno e serale.
Particolare comunque la presenza di Rondine (Hirundo rustica), cui dagli esemplari censiti all’esterno si trattarebbe di una colonia con almeno una ventina di nidi.

Le specie anzidette si trovano in uno stato di conservazione precario, con trend di popolazione negativo. Tra le varie cause di questo declino vi sono tutti quegli interventi edilizi che non tengono conto della loro conservazione.
E’ opportuno qui ricordare che i nidi degli uccelli sono tutelati da normativa vigente secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera o), della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, nonché dall’articolo 635 del codice penale. E’ altresì indispensabile richiamare l’attenzione sulla Direttiva CE n. 43/1992, cosiddetta “Direttiva Habitat”, sulla Direttiva CE n. 147/2009, cosiddetta “Direttiva Uccelli”, e sulle Convenzioni internazionali (Convenzione di Bonn e Convenzione di Berna)
Al fine di evitare ulteriori insorgenze di potenziali conflitti tra le esigenze di conservazione della biodiversità –esigenze sempre più pressanti e inderogabili, data l’assodata, attuale e scientifica acquisizione dello stato di crisi della biodiversità su scala globale e locale – e gli interessi della collettività, si prendano concretamente ed efficacemente in considerazione i tempi di nidificazione e le esigenze biologiche delle specie in questione.
All’uopo per una più approfondita conoscenza, si rimanda all’articolo “Inquilini con le ali” pubblicato nella rivista “Natura” edita dai Carabinieri (numero 124, settembre-ottobre 2021, pagina 46): https://www.carabinieri.it/media—comunicazione/natura/la-rivista/archivio-natura/anno-2021/natura-n-124-settembre—ottobre
Si rammenta che i Chirotteri sono tutelati da Leggi nazionali e da Direttive e Convenzioni Internazionali:
La Legge 11 febbraio 1992, n°157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio“, la legge quadro in materia di fauna selvatica e attività venatoria, che identifica i Chirotteri come appartenenti alla fauna “particolarmente protetta”.
La Convenzione di Berna, “Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa”, elaborata nel 1979 e resa esecutiva in Italia dalla Legge 5 agosto 1981, n°503. Per questa convenzione le specie “minacciate d’estinzione e vulnerabili” meritano particolari attenzioni di conservazione (art. 1, comma 2) e vengono individuate nell’Allegato II (“Specie di fauna rigorosamente protette”). In tale Allegato sono elencati tutti i Chirotteri europei ad eccezione di Pipistrellus pipistrellus.
La Convenzione di Bonn sulle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, resa esecutiva in Italia dalla Legge 25 gennaio 1983, n. 42, che promuove la periodica valutazione dello stato di conservazione delle specie, le attività di monitoraggio e di approfondimento delle conoscenze sulle popolazioni.

Deroghe possono essere ottenute per catture a scopo di studio, attraverso la richiesta specifica alle autorità predisposte.
Le violazioni sono sanzionate penalmente in base all’art. 30 della L. 157/92 ed alle successive modifiche ed integrazioni.
Per una esaustiva comprensione, all’uopo si riporta il Regolamento Edilizio del Comune di Bergamo:
“Nell’ultima modifica, avvenuta il 26/07/2021, al regolamento comunale edilizio 22/10/2001, n. 46, art. 98 si parla delle prescrizioni per la tutela della fauna e avifauna di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
L’art. 98 riporta quanto segue:
“Gli interventi edilizi su edifici di qualsiasi tipologia previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, interventi di rimozione dell’amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi negli edifici dove siano presenti nidi di rondone comune, rondone pallido, rondone maggiore, rondine, balestruccio, rondine montana 79 o chirotteri, sia durante il periodo riproduttivo che al di fuori di esso, dovranno essere di norma eseguiti prevedendo la conservazione dei siti riproduttivi presenti. Nel rifacimento delle coperture si suggeriscono le seguenti soluzioni:
tetti a coppi – lasciare libere le cavità venutasi a creare nella giustapposizione dei coppi, in particolare quelle della prima fila
evitare l’occlusione di tali nicchie con cemento o altro materiale o il posizionamento di pettini parapassero o aghi antipiccione
i fermacoppi, se presenti possono essere laterali, per lasciare l’accesso libero alla nicchia centrale
la grondaia, se presente, può essere posizionata al di sotto delle aperture dei coppi o comunque rispettando l’altezza della vecchia grondaia.
Qualora per ragioni progettuali debbano essere occluse cavità, fessure, nicchie o buche pontaie ospitanti nidi, o asportati nidi costruiti si dovrà procedere, come compensazione, con l’apposizione di altrettanti nidi artificiali previo accertamento e asseverazione dell’assenza di nidificazione in atto. In periodo di nidificazione (rondone comune dal 25 marzo al 30 luglio; rondone pallido e rondone maggiore dal 25 marzo al 30 settembre), qualora i lavori non fossero procrastinabili, si suggerisce di montare i ponteggi e le reti di protezione prima dell’inizio del periodo di nidificazione (15 marzo) e si applicano le prescrizioni seguenti:
chiudere tutti gli accessi con rete di protezione così da evitare totalmente il tentativo, spesso mortale, di accesso della fauna ai nidi esistenti (a titolo di esempio reti a maglia di 1cm x 1cm o più fitta, a teli giustapposti e senza fessure superiori a 1-2 cm)
montare all’esterno delle impalcature, vicino ai vecchi nidi, cassette nido tanto numerose quanto lo sono i nidi attivi, rispettandone il più possibile le sembianze.
In caso di assoluta necessità di lavori urgenti a nidificazione in corso, è auspicabile non applicare i teli protettivi o comunque è necessario lasciare ampie aperture in corrispondenza dei nidi occupati per permettere l’accesso agli adulti in accudimento di uova e nidacei. Ove i lavori di manutenzione o di ristrutturazione abbiano comportato la occlusione di spazi-nido dei rondoni, è auspicabile porre dei nidi di compensazione non provvisori per consentire la ricolonizzazione del luogo”
Il Bat Agreement, “Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei – EUROBATS“, reso esecutivo in Italia con la Legge 27 maggio 2005, n. 104. È un testo normativo nato per concretizzare gli obiettivi della Convenzione di Bonn relativamente alle specie di Chirotteri europei, definite “seriamente minacciate dal degrado degli habitat, dal disturbo dei siti di rifugio e da determinati pesticidi”.
La Direttiva 92/43/CEE relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche“, nota come Direttiva Habitat attuata in via con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, integrato e modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
Sulla base delle norme citate è quindi vietato abbattere, catturare, detenere e commerciare esemplari di qualsiasi specie di Chirottero italiano (artt. 21 e 30 della L. 157/92; art. III del Bat Agreement – EUROBATS; art. 6 della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.).
Deroghe possono essere ottenute per catture a scopo di studio, attraverso la richiesta specifica alle autorità predisposte.
Le violazioni sono sanzionate penalmente in base all’art. 30 della L. 157/92 e alle successive integrazioni.
E’ inoltre vietato arrecare disturbo agli esemplari, in particolare durante le varie fasi del periodo riproduttivo e durante l’ibernazione, nonché alterare o distruggere i siti di rifugio (art. 6, cap. III della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/97 modificato con D.P.R. 120/2003). Relativamente a quest’ultimo aspetto, sono citati i “siti di riproduzione”, “di sosta” e “di riposo”, e quindi tutte le tipologie di siti di rifugio utilizzate dai Chirotteri risultano interessate dalla disposizione.
Da quanto trasmesso, si richiede che ogni attività che produca una perturbazione o distruzione dei siti di nidificazione venga posticipata al termine del periodo di nidificazione.
Sicuri di un Vostro cortese riscontro, si resta a disposizione per ogni necessità,
Distinti saluti.
Il delegato Sezione Lipu di Venezia
Dr. Gianpaolo Pamio
