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Lavori di ristrutturazione presso l’ex stazione ACTV a Venezia – Fusina: La LIPU chiede la tutela della fauna in fase di nidificazione

Venezia, li 26 giugno 2026

Spett.le Ditta Edile (omissis)
Indirizzo PEC  (omissis)

Spett.le Ufficio Edilizia del Comune di Venezia
Indirizzo PEC edilizia@pec.comune.venezia.it

Spett.le Comune di Venezia Sportello Unico del Commercio 
(Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita)
Indirizzo PEC commercio@pec.comune.venezia.it

Spett.le Comando Polizia Provinciale di Venezia
Indirizzo PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Oggetto: Lipu /BirdLife Italy, Sezione di Venezia, lavori di ristrutturazione edificio a Venezia – Fusina adibito ad ex stazione per attracco mezzi di navigazione, criticità per la presenza di avifauna in nidificazione.

Spett.li in indirizzo, per le rispettive competenze,

è giunta alla scrivente Associazione la segnalazione di un socio riguardante dei lavori di ristrutturazione già in corso presso l’ex stazione di attracco per i mezzi di navigazione in Venezia – Fusina. Veniva descritto,  poi accertato come veritiero dal sopralluogo di un volontario della Sezione, di una nutrita presenza di Rondini in fase di nidificazione. Visto il periodo e l’andirivieni dell’avifauna, il luogo, conosciuto dai residenti,  causa il lungo periodo di abbandono, è diventato un rifugio per diverse specie di uccelli. In orario serale sono stati avvistati anche dei Chirotteri aggirarsi in loco, di qui la ragionevole presunzione che lo stabile ospiti anche una loro colonia.  Dal momento il luogo non è accessibile, tutte le rilevazioni sono state fatte dall’esterno in orario diurno e serale. 

Particolare comunque la presenza di Rondine  (Hirundo rustica), cui dagli esemplari censiti all’esterno  si trattarebbe di una colonia con almeno una ventina di nidi.  

Rondine, Hirundo rustica © G. Pamio

Le specie anzidette si trovano in uno stato di conservazione precario, con trend di popolazione negativo. Tra le varie cause di questo declino vi sono tutti quegli interventi edilizi che non tengono conto della loro conservazione.

E’ opportuno qui ricordare che i nidi degli uccelli sono tutelati da normativa vigente secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera o), della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, nonché dall’articolo 635 del codice penale. E’ altresì indispensabile richiamare l’attenzione sulla Direttiva CE n. 43/1992, cosiddetta “Direttiva Habitat”, sulla Direttiva CE n. 147/2009, cosiddetta “Direttiva Uccelli”, e sulle Convenzioni internazionali (Convenzione di Bonn e Convenzione di Berna) 

Al fine di evitare ulteriori insorgenze di potenziali conflitti tra le esigenze di conservazione della biodiversità  –esigenze sempre più pressanti e inderogabili, data l’assodata, attuale e scientifica acquisizione dello stato di crisi della biodiversità su scala globale e locale –    e gli interessi della collettività, si prendano concretamente ed efficacemente in considerazione i tempi di nidificazione e le esigenze biologiche delle specie in questione. 

All’uopo per una più approfondita conoscenza, si rimanda all’articolo “Inquilini con le ali” pubblicato nella rivista “Natura” edita dai Carabinieri (numero 124, settembre-ottobre 2021, pagina 46): https://www.carabinieri.it/media—comunicazione/natura/la-rivista/archivio-natura/anno-2021/natura-n-124-settembre—ottobre

Si rammenta che i Chirotteri sono  tutelati da Leggi nazionali e da Direttive e Convenzioni Internazionali:

La Legge 11 febbraio 1992, n°157  “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio“, la legge quadro in materia di fauna selvatica e attività venatoria, che identifica i Chirotteri come appartenenti alla fauna “particolarmente protetta”.

La Convenzione di Berna, “Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa”, elaborata nel 1979 e resa esecutiva in Italia dalla Legge 5 agosto 1981, n°503. Per questa convenzione le specie “minacciate d’estinzione e vulnerabili” meritano particolari attenzioni di conservazione (art. 1, comma 2) e vengono individuate nell’Allegato II (“Specie di fauna rigorosamente protette”). In tale Allegato sono elencati tutti i Chirotteri europei ad eccezione di Pipistrellus pipistrellus.

La Convenzione di Bonn sulle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, resa esecutiva in Italia dalla Legge 25 gennaio 1983, n. 42, che promuove la periodica valutazione dello stato di conservazione delle specie, le attività di monitoraggio e di approfondimento delle conoscenze sulle popolazioni.

Rondini su nido, imbeccata cibo a nidiacei

Deroghe possono essere ottenute per catture a scopo di studio, attraverso la richiesta specifica alle autorità predisposte.
Le violazioni sono sanzionate penalmente in base all’art. 30 della L. 157/92 ed alle successive modifiche ed integrazioni.

Per una esaustiva comprensione, all’uopo si riporta il Regolamento Edilizio del Comune di Bergamo:

“Nell’ultima modifica, avvenuta il 26/07/2021, al regolamento comunale edilizio 22/10/2001, n. 46, art. 98 si parla delle prescrizioni per la tutela della fauna e avifauna di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

L’art. 98 riporta quanto segue:

“Gli interventi edilizi su edifici di qualsiasi tipologia previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, interventi di rimozione dell’amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi negli edifici dove siano presenti nidi di rondone comune, rondone pallido, rondone maggiore, rondine, balestruccio, rondine montana 79 o chirotteri, sia durante il periodo riproduttivo che al di fuori di esso, dovranno essere di norma eseguiti prevedendo la conservazione dei siti riproduttivi presenti. Nel rifacimento delle coperture si suggeriscono le seguenti soluzioni:

tetti a coppi – lasciare libere le cavità venutasi a creare nella giustapposizione dei coppi, in particolare quelle della prima fila

evitare l’occlusione di tali nicchie con cemento o altro materiale o il posizionamento di pettini parapassero o aghi antipiccione

i fermacoppi, se presenti possono essere laterali, per lasciare l’accesso libero alla nicchia centrale

la grondaia, se presente, può essere posizionata al di sotto delle aperture dei coppi o comunque rispettando l’altezza della vecchia grondaia.

Qualora per ragioni progettuali debbano essere occluse cavità, fessure, nicchie o buche pontaie ospitanti nidi, o asportati nidi costruiti si dovrà procedere, come compensazione, con l’apposizione di altrettanti nidi artificiali previo accertamento e asseverazione dell’assenza di nidificazione in atto. In periodo di nidificazione (rondone comune dal 25 marzo al 30 luglio; rondone pallido e rondone maggiore dal 25 marzo al 30 settembre), qualora i lavori non fossero procrastinabili, si suggerisce di montare i ponteggi e le reti di protezione prima dell’inizio del periodo di nidificazione (15 marzo) e si applicano le prescrizioni seguenti:

chiudere tutti gli accessi con rete di protezione così da evitare totalmente il tentativo, spesso mortale, di accesso della fauna ai nidi esistenti (a titolo di esempio reti a maglia di 1cm x 1cm o più fitta, a teli giustapposti e senza fessure superiori a 1-2 cm)

montare all’esterno delle impalcature, vicino ai vecchi nidi, cassette nido tanto numerose quanto lo sono i nidi attivi, rispettandone il più possibile le sembianze.

In caso di assoluta necessità di lavori urgenti a nidificazione in corso, è auspicabile non applicare i teli protettivi o comunque è necessario lasciare ampie aperture in corrispondenza dei nidi occupati per permettere l’accesso agli adulti in accudimento di uova e nidacei. Ove i lavori di manutenzione o di ristrutturazione abbiano comportato la occlusione di spazi-nido dei rondoni, è auspicabile porre dei nidi di compensazione non provvisori per consentire la ricolonizzazione del luogo”

Il Bat Agreement, “Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei – EUROBATS“, reso esecutivo in Italia con la Legge 27 maggio 2005, n. 104. È un testo normativo nato per concretizzare gli obiettivi della Convenzione di Bonn relativamente alle specie di Chirotteri europei, definite “seriamente minacciate dal degrado degli habitat, dal disturbo dei siti di rifugio e da determinati pesticidi”.

La Direttiva 92/43/CEE relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche“, nota come Direttiva Habitat attuata in via con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, integrato e modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

Sulla base delle norme citate è quindi vietato abbattere, catturare, detenere e commerciare esemplari di qualsiasi specie di Chirottero italiano (artt. 21 e 30 della L. 157/92; art. III del Bat Agreement – EUROBATS; art. 6 della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.).
Deroghe possono essere ottenute per catture a scopo di studio, attraverso la richiesta specifica alle autorità predisposte.
Le violazioni sono sanzionate penalmente in base all’art. 30 della L. 157/92 e alle successive integrazioni.

E’ inoltre vietato arrecare disturbo agli esemplari, in particolare durante le varie fasi del periodo riproduttivo e durante l’ibernazione, nonché alterare o distruggere i siti di rifugio (art. 6, cap. III della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/97 modificato con D.P.R. 120/2003). Relativamente a quest’ultimo aspetto, sono citati i “siti di riproduzione”, “di sosta” e “di riposo”, e quindi tutte le tipologie di siti di rifugio utilizzate dai Chirotteri risultano interessate dalla disposizione.

Da quanto trasmesso, si richiede che ogni attività che produca una perturbazione o distruzione dei siti di nidificazione venga posticipata al  termine del periodo di nidificazione.


Sicuri di un Vostro cortese riscontro, si resta a disposizione per ogni necessità,

Distinti saluti.

Il delegato Sezione Lipu di Venezia 
Dr. Gianpaolo Pamio

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Criticità presso il fiume Sile (TV): danneggiamento delle sponde e sottrazione di pulli e uova, la LIPU chiede accertamenti 

 Delegazioni di Venezia e di Treviso 
Alla Direzione dell’Ente Parco Regionale del Fiume Sile
PEC: segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it 

Alla Polizia Provinciale di Treviso 
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

Alla Polizia Metropolitana di Venezia 
PEC: poliziametropolitana@pec.cittametropolitana.ve.it 

Alla Regione Veneto 
Direzione Turismo e Marketing Territoriale 
U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi 
PEC: turismo@pec.regione.veneto.it 

e p.c. Alla S.E. il Prefetto di Venezia 
PEC: protocollo.prefve@pec.interno.it 

e p.c. Alla S.E. il Prefetto di Treviso 
PEC: protocollo.preftv@pec.interno.it 

Venezia, 26.05.2026 

Oggetto: Fiume Sile provincia di Treviso e Venezia, zona SIC-ZPS, Rete Natura 2000, ZPS IT3240019, SIC IT3240028 e SIC 3240031, segnalazione di danneggiamento delle sponde a causa del moto ondoso derivato dal transito di natanti da diporto, segnalazione di sottrazione di pulli di Germano reale, ed altre criticità, richiesta accertamenti. 

Spett.li Enti in indirizzo, per le rispettive competenze, 

stanno giungendo alle scriventi delegazioni Lipu, da parte di soci, residenti, utenti che usufruiscono dei percorsi del Parco lungo il Fiume, segnalazioni inerenti le seguenti criticità: 

Moto ondoso, cagionato da natanti in transito, di sempre maggior frequenza ed intensità, al punto da mettere a repentaglio le stesse sponde del fiume, di cui taluni tratti danno segnali di cedimento strutturale. Sebbene il limite di velocità sia stabilito in 8 km/h, tale prescrizione viene ampiamente disattesa, tanto da creare seri problemi di erosione delle sponde i cui argini vengono progressivamente indeboliti e predisposti a cedimenti strutturali. Come ulteriore conseguenza, la nidificazione di varie specie di uccelli viene compromessa, in quanto i nidi di folaga (Fulica atra) e di cigno reale (Cygnus olor) vengono letteralmente travolti dalle onde. Il moto ondoso risulta in contrasto con le normative di tutela. Il fenomeno del modo ondoso lungo il fiume Sile, soprattutto nel suo basso corso, è stato in precedenza segnalato e sottoposto all’attenzione della Commissione UNESCO in audizione del 24.10.2024 (https://share.google/eGULYuhC3vvuNJ80j), Delegazioni di Venezia e di Treviso poiché rappresenta un elemento di erosione del territorio contermine alla Laguna di Venezia. La situazione da allora è rimasta immutata, anzi è peggiorata, soprattutto nel tratto del basso corso tra Casale sul Sile (TV) e Portegrandi (VE). La maggior parte del moto ondoso è generata da natanti di ogni stazza ormeggiati nel porto turistico fluviale di Casier (TV). Tali unità si portano, soprattutto nei fine settimana, nella Laguna di Venezia attraverso le chiuse di Portegrandi per navigare nel Canale Lagunare Silone, che, anche a causa del fenomeno erosivo in atto nel Fiume Sile, è soggetto ad interramento 

Moto ondoso fiume Sile, natanti, con cigno presente, località Roncade (TV)

Sottrazione di pulli di germano reale (Anas platyrhynchos). Residenti hanno segnalato la reiterata sottrazione di pulli di germano reale da parte di ignoti. Una verifica da parte di volontari Lipu ha evidenziato un cospicuo calo della presenza degli stessi. Si chiede alle S.V. di disporre accertamenti in merito. 

Probabile sottrazione di uova di cigno reale (Cygnus olor), in località Casier (TV), Cimitero dei Burci, ad opera di ignoti, stante il rilievo fotografico che si allega alla pesente. Anche in questo caso serve una verifica, in quanto non è un fatto isolato. Da sottoporre ad esamina se le uova siano destinate ad allevamenti clandestini oppure distrutte, visto che era stata segnalata, anni or sono, una presunta criticità per la presenza di troppi cigni lungo il Sile. 

Cigno, uova sottratte, Casier (TV) aprile 2026

Sbancamenti per coltivazioni agricole ed ortofrutticole lungo le sponde del basso corso del Sile, in località Jesolo (VE), frazione Salsi, sottraendo habitat a canneto necessario alla riproduzione per le specie di palude come cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), cannaiola comune (Acrocephalus scirpaceus), cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris), tarabusino (Ixobrychus minutus), ecc., tutte specie inserite negli Allegati di Direttiva Uccelli (2009/147/CE), per cui è prevista una rigorosa protezione. Si richiede di eseguire un puntuale censimento di tali attività, al fine di verificare se siano regolarmente autorizzate, anche a riguardo dell’estensione della superficie occupata. Il corso del Fiume Sile rappresenta un corridoio ecologico importante, oltre che per la variabilità genetica delle specie presenti, anche per le specie di uccelli in migrazione per migliaia di chilometri: l’asta del fiume rappresenta un sito ove rifocillarsi per riprendere la rotta nei luoghi di svernamento o di riproduzione. 

Fiume Sile, basso corso, panoramico © G. Pamio

Sicuri di Vostro puntuale riscontro, si porgono 

Distinti saluti. 

Il delegato Lipu Venezia OdV 
Dr. Gianpaolo Pamio 

Il delegato di Lipu Treviso OdV 
Dr. Enrico Pavan 


Replica della Regione Veneto in data 04/06/2026

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Cittadella (PD), restauro del Duomo: in seguito all’appello della LIPU la Regione Veneto chiede la tutela dell’avifauna

La risposta della Regione Veneto in seguito all’appello della LIPU: